1. Dopo l'articolo 455-nonies del codice civile, introdotto dall'articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 455-decies. - (Cessazione dell'unione civile). - Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o unione registrata ai sensi degli articoli 93 e seguenti.
Lo stato di unione civile può inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale dello stato civile.
L'unione civile può, infine, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.
Nel caso di separazione, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subìto.
Nell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione